• Emendamenti al Regolamento di Polizia Urbana

    Ecco gli emendamenti al Regolamento di Polizia Urbana presentati dal Gruppo consiliare dei Verdi e approvati all’unanimità dal Consiglio della Circoscrizione 1 nella seduta del 22 novembre 2011:

    Art. 7
    –       TRASPORTO DI OGGETTI E GIOCHI VIETATI –

    1. E’ vietato gettare ed abbandonare qualsiasi oggetto negli spazi pubblici.

    2. E’ pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta o qualunque altro oggetto o cosa che possa risultare di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui.

    3. E’ del pari vietato, fuori dai luoghi all’uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.

    4. E’ vietato il trasporto, senza opportuni ripari, di oggetti (vetro, ferri acuminati, ecc.), che possano costituire pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone e alle cose.

    5. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) non debbono essere trasportati da una sola persona.

    Comma 2 eliminare “palle di neve”.
    Aggiungere comma 2 bis: E’ vietato il lancio di palle di neve che cagioni molestia o pericolo alle persone, intralci la circolazione oppure danneggi la proprietà altrui.

    Comma 5 aggiungere: nel caso la loro lunghezza superi l’altezza di chi le trasporta.

    Art. 15
    –       MATERIE INFIAMMABILI – SCORTE –

    1.E’ vietato detenere, negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostigli, soprastanti o sottostanti alle abitazioni, bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, anche in piccole quantità.

    Comma 1
    Togliere “anche in piccole quantità” e aggiungere “in quantità che eccedano il normale uso domestico”

    Art. 20
    –       VELOCIPEDI –

    1. E’ vietato collocare, appoggiare, legare velocipedi: ad alberi arbusti e piante,  monumenti e loro barriere di protezione, colonne, elementi di arredo urbano, manufatti urbani di pubblica utilità, altri manufatti prospicienti gl’immobili di rilevante valore architettonico.

    2. In ogni caso di sosta o di fermata non deve essere recato intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.

    3. Nei casi previsti ai commi precedenti, fatta salva la sanzione pecuniaria, se il velocipede non viene spostato dal conducente entro 48 ore dall’accertamento, verrà rimosso coattivamente e restituito all’avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

    L’articolo viene sostituito dal seguente

    1. Di norma le biciclette vanno parcheggiate negli appositi portacicli. In caso di assenza, o di mancanza di posti disponibili nei portacicli, esse devono essere ordinatamente collocate. laddove possibile in prossimità degli stessi, e comunque avendo cura di non ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, lasciando liberi gli accessi alle entrate di negozi, case e passi carrai e garantendo la fruizione dei marciapiedi. In prossimità degli incroci le biciclette parcheggiate non devono ostacolare la svolta dei veicoli.
    2. E’ vietato collocare, appoggiare, legare velocipedi: ad alberi, arbusti e piante, monumenti e loro barriere di protezione, alle colonne nel caso si impedisca la libera circolazione fra gli archi, elementi di arredo urbano, manufatti urbani di pubblica utilità, altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico.
    3. Nei casi previsti ai commi precedenti, fatta salva la sanzione pecuniaria, se il velocipede non viene spostato dal conducente entro 48 ore dall’accertamento, verrà rimosso coattivamente e restituito all’avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

    Art. 29
    –       COLOMBI –

    1.E’ vietato, catturare o prendere colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell’autorità competente.

    2.E’ pure vietato alimentare gli animali, sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

    Comma 2
    sostituire “animali” con “colombi”

    Art. 31
    – GIARDINI PUBBLICI –

    1. Nei viali, nei giardini e parchi pubblici è vietato:

    a ) recare qualsiasi incomodo o molestia alle persone che frequentano tali luoghi;

    b) coricarsi nei luoghi erbosi o recintati, dormire sui sedili e sulle panchine, qualora se ne impedisca la libera fruizione ad altri cittadini;

    c) porgere da mangiare agli animali, o arrecare loro molestia;

    d) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili senza autorizzazione;

    e) sostare, senza autorizzazione, per vendite di merce e giornali, o per altro motivo che arrechi intralcio alla libera circolazione

    f) compiere atti di pulizia personale.

    Comma 1, punto b:

    sostituire “coricarsi nei luoghi erbosi o recintati” con “calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od in altro luogo segnalato da apposito cartello di divieto,”

    Art. 38
    –       SPETTACOLO DI STRADA –

    1. Agli artisti che svolgono spettacolo di strada è vietato:

    a)     ostacolare il traffico;

    b)    esercitare l’attività oltre le ore 22;

    c)     suonare nello stesso luogo per più di quindici minuti;

    d)    utilizzare amplificatori di qualsiasi genere;

    e)     soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 dagli ospedali, case di cura, da tutte le scuole pubbliche, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo;

    f)     importunare i passanti con richieste di offerte;

    g)     richiamare l’attenzione con grida e schiamazzi.

     

    Comma 1, punto c sostituire con

    Suonare nello stesso luogo per più di 30 minuti

     

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