• i filtri e lo stato di diritto

    daliaProposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733

    50.0.100 (testo 2)

    D’ALIA

    V. testo 3

    Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

    «Art. 50-bis.

    (Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)

    1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

    2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

    3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell’interno con proprio provvedimento.

    4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

    5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: “col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda”.».

    Il senatore D’Alia chi ha messo del suo per peggiorare, se possibile, il Pacchetto Sicurezza di questo mese: sì perchè ormai, a scadenza bimestrali, ci ritroviamo a veder discutere, ed ahimè approvare, alle Camere un pacchetto sicurezza. E va sempre peggio.

    Ci si chiede in questo caso specifico, cosa voglia dire “filtrare” ma soprattutto quali effetti possa avere questo sulla rete. Lo spiega molto bene Quintarelli. Il ventilato oscuramento die Facebook, al di là del principio, a questo punto è l’ultimo dei nostri problemi: ci dovrebbe preoccupare un po’ di più, ad esempio, cosa si voglia intendere per “istigazione di reato”. Una campagna per la dissobedienza civile è, di per sè, istigazione a compiere un reato come lo puo’ essere una qualsiasi azione e manifestazione, chessò per difendere il posto di lavoro o per protestare contro la riforma della Scuola.

    Il vero problema è che concetto di “filtro” applicato ai flussi telematici (per esempio l’email) rimane di difficile declinazione in uno Stato di Diritto. Per rimuovere bisogna filtrare. Per filtrare bisogna leggere. Per leggere bisogna violare la Costituzione italiana.

    Ma sappiamo che questo, ormai, non è più un porblema.