• I conti della serva

    Aveta mai incrociato qualcuno che, sostenendo la necessità del ritorno all’atomo, vi ha rinfacciato che tanto noi l’energia nucleare la importiamo dalla Francia?

    Da oggi potete schiaffargli in faccia un bel 1,5%. Ovvero la percentuale di energia prodotta da centrali nucleari che effettivamente importiamo. E lo sapete perchè la importiamo? Perchè il nucleare è una forma talmente intelligente di produzione di energia che di notte non la si puo’ fermare, per cui il suo costo (per note regole di mercato) crolla nel momente in cui vi è il picco minimo di richiesta elettrica.

    Facendo quindi i conti dell’energia importata in relazione a quella prodotta con il nucleare si scopre che importiamo circa 8.000 Gwh di energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari francesi, 9.700 Gwh dalle centrali svizzere e 2.550 Gwh dall’unica centrale slovena. Si scopre così che solo il 2,5% del fabbisogno nazionale è coperto dal nucleare francese, il 3,05% dal nucleare svizzero e lo 0,8% da quello sloveno.

    Questo in chiave teorica, ma se si guarda la tabella che il Gestore Servizi Energetici pubblica ogni anno per indicare la composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica (ivi comprese quella importata dall’estero), l’energia nucleare è pari solo al 1.5% poichè l’energia elettrica importata è identificata dal GSE per il 69,2% come fonte rinnovabile. (qui i dati)

    Da il Fatto, via ilKuda.

  • L’abbraccio contro il nucleare

    La Nuova Ferrara del 21/03/2011 , articolo di DAVIDE NANNI ed. Nazionale p. 7

    L’abbraccio contro il nucleare
    Centinaia di persone intorno al Castello per protestare e sensibilizzare

    Un grande “abbraccio antinucleare” ha cinto ieri mattina il Castello estense. L’iniziativa, promossa dal neonato Coordinamento referendario antinucleare di Ferrara, ha visto un vero successo in termini di partecipazione, complice la primavera che sembra aver baciato in anticipo la nostra città.
    «Abbiamo riscontrato un’adesione straordinaria nella società civile. Al di là delle opinioni politiche il rischio nucleare è reale non solo per l’Italia: la tragedia giapponese ha riportato l’argomento sulle prime pagine dei giornali purtroppo», spiega la coordinatrice Maria Teresa Pistocchi. «Ora ci impegneremo perchè l’attenzione su questo tema rimanga alta a prescindere dall’ondata emotiva suscitata dalla tragedia di Fukushima – promette Pistocchi – perchè il nucleare non è mai sicuro, soprattutto in un Paese ad alta sismicità qual è il nostro». L’impegno degli organizzatori, che da mesi si battono per fermare il ritorno dell’energia nucleare in Italia, è stato premiato dalla calorosa risposta della piazza: tanti cittadini, incuriositi dal variopinto girotondo, si sono avvicinati dimostrando la propria adesione alla causa. Il 12 giugno gli italiani saranno chiamati a decidere sul futuro del nucleare italiano con un referendum: se vince il “Sì”, come auspicato dai manifestanti, il programma nucleare voluto dal governo subirà un pesante stop. Gli organizzatori non hanno dubbi: «Sarà una grande prova di democrazia: i cittadini saranno chiamati a scegliere non solo sulla politica energetica del nostro Paese ma anche sulla qualità del nostro futuro». Non mancano le polemiche verso l’atteggiamento ondivago tenuto da governo su questo delicatissimo argomento: «Il ministro Prestigiacomo dovrebbe smettere di cambiare idea a seconda dei sondaggi elettorali e dimettersi: stanno giocando con la salute dei cittadini», taglia corto Leonardo Fiorentini (Verdi) da sempre schierato contro il nucleare. «Tornare ora al nucleare non ha senso: è triste ripeterlo avendo alla mente le tragiche immagini che vengono dal Giappone ma non dimentichiamo che gli italiani avevano già detto no all’atomo vent’anni or sono», gli fa eco l’on. Alessandro Bratti (Pd). Entrambi denunciano i gravi tagli del governo alle energie rinnovabili e la posizione ambigua sul nucleare stesso: «Spiace che si debba sempre attendere una tragedia prima di ragionare su determinate scelte energetiche: il nucleare non è sicuro né economico, sarebbe ora di investire seriamente su fonti pulite e rinnovabili».

    Scarica l’articolo in formato pdf: nuova_fe_2132011.

  • Fermatevi!! Un abbraccio al Castello Estense Domenica 20 marzo

    E’ nato il Coordinamento referendario Antinucleare di Ferrara, uno spazio di incontro e confronto fra uomini e donne, movimenti, associazioni, sindacati e partiti che si battono contro il nucleare e che condurranno nei prossimi mesi la campagna referendaria sul nostro territorio. L’obiettivo primario è il raggiungimento del quorum e la vittoria dei SI per fermare la scelta scellerata del governo di rilanciare l’energia nucleare nel nostro Paese. Scelta che peraltro continua a sostenere con arroganza e ottusità definendo “inimmaginabile un ripensamento” anche di fronte all’evidenza della catastrofe che sta attraversando l’intero pianeta in queste ore.

    L’impegno di creare un organismo che coordini pezzi organizzati di società civile e semplici cittadini per lavorare assieme sotto l’unica bandiera del “no al nucleare”, è partita alcune settimane fa all’alba della campagna referendaria, ben prima del terremoto del Giappone con le sue tragiche conseguenze.

    Non nasce pertanto sull’onda emotiva del momento, ma piuttosto dalla consapevolezza che nel tempo delle grandi svolte della storia ,quale si sta configurando l’attuale, la società civile è chiamata a rispondere e impegnarsi in prima persona con forme organizzate di dissenso e partecipazione.

    Vero è che l’emergenza nucleare del Giappone che in queste ore si sta trasformando nella minaccia di un’ apocalisse (l’espressione di alti funzionari dell’UE), sta caricando di significato e di valore la battaglia contro la scelta dell’atomo.

    Il Coordinamento referendario Antinucleare di Ferrara sostiene politiche che promuovano lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, per una svolta verso modelli e stili di vita che contengano i consumi e promuovano la sostenibilità ambientale.

    Invitiamo tutti i cittadini che si riconoscono in questa battaglia, che credono nello strumento referendario come momento di vera partecipazione democratica, che sentono il peso del rischio che tiene col fiato sospeso tutto il mondo a partecipare ad una grande mobilitazione :

    FERMATEVI!!!

    domenica 20 marzo, alle ore 11.00 piazza Savonarola.

    Cingeremo il Castello in un grande abbraccio simbolico per salvare il nostro futuro e l’intero pianeta.

    per info e adesioni scrivere a ferrara.antinucleare@gmail.com

  • Fra rinnovabili e Nucleare: quello che Balboni dimentica di dire.

    Il Senatore Balboni si è recentemente fatto forte di alcune dichiarazioni del Ministro all’Agricoltura Galan per sostenere che così il governo “ha chiarito in modo inequivocabile che gli incentivi a favore del Fotovoltaico non sono in discussione” e che non poteva essere altrimenti “perché non si possono fare leggi retroattive che violerebbero il patto tra Stato e cittadini”.

    Ora, che non si debbano fare leggi retroattive – se non a favore dei rei – sappiamo essere cosa ben conosciuta al Governo Berlusconi, ma forse uscendo dal campo penale qualcosa nel rapporto tra Stato e cittadini tende a scricchiolare. Che le norme del decreto legislativo fossero retroattive – pensate un po’ – lo ha capito anche il Ministro Romani che (cfr agenzie del 10 marzo) “ha assicurato, entro 15 giorni, l’emanazione di un nuovo decreto attuativo per il periodo transitorio, correttivo della retroattivita’ del decreto legislativo sul fotovoltaico”. E non è la prima volta che il Governo del Nucleare tenta di affossare retroattivamente le alternative all’atomo, siano esse fonti energetiche rinnovabili che interventi di efficienza energetica, come nel 2008 quando Tremonti tentò l’abolizione tout court del 55%.

    Non si comprende perchè le famiglie e le imprese che in questi mesi hanno deciso di investire per risparmiare o creare ricchezza, comunque per diminuire l’impatto dell’uomo su questo pianeta, debbano essere lasciate in balia delle miopi e probabilmente interessate decisioni del nostro Governo. Perchè, con buona pace di Ministri e Senatori per installare un impianto, anche piccolo, ci vogliono sicuramente mesi, a volte anche un anno, sempre che poi non si chieda anche un finanziamento in banca.

    Le tariffe incentivanti erano già state diminuite l’anno scorso, il tetto non ha senso di esistere, l’alibi del costo in bolletta non regge andando a vedere quanto sono nelle stesse bollette i costi relativi incentivi alle fonti cosiddette assimilate come i termovalorizzatori (il famigerato CIP6) o alla dismissione delle vecchie centrali nucleari, ben più alti. E tanto per chiarire definitivamente la questione, anche in termini economici, negli Stati Uniti già oggi il costo per kwh prodotto con energia solare è inferiore a quello prodotto con il nucleare (cfr. Solar and Nuclear Costs – The Historic Crossover di John O. Blackburn Sam Cunningham – NC WARN – luglio 2010).

    L’ulteriore incertezza posta dal decreto governativo quindi non solo mette a repentaglio gli obiettivi di diminuzione delle emissioni in atmosfera – facendoci rischiare non solo i polmoni ma anche le multe – ma soprattutto mette in difficoltà gli oltre 100.000 occupati di un settore in grande sviluppo ma ancora troppo fragile per essere sacrificato sull’altare dell’ideologia pro-atomo.

    Perchè, è ormai chiaro in queste drammatiche ore, l’assurdo obiettivo di questo governo è garantire al nostro paese l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili grazie a centrali nucleari che fra 20 anni forse produrranno energia da combustibili fossili, non risultando al momento alla comunità scientifica che l’uranio cresca sugli alberi. Un non senso che ci costerà ben 30 miliardi di euro. Investendo la stessa cifra nelle energie rinnovabili, ad esempio nel sole, avremmo in pochi anni più o meno la potenza delle centrali berlusconiane, con la sola differenza che un pannello fotovoltaico, in caso di terremoto, al massimo cade a terra (e solo perchè cade il tetto su cui è montato), magari continuando pure a funzionare, e non produce quelle scorie radioattive che poi non sappiamo dove mettere.

    E con la differenza, probabilmente decisiva, che le aziende interessate dallo sviluppo delle rinnovabili sono piccole e medie imprese, spesso artigiani, e non colossi del cemento e dell’acciaio in cerca di grandi appalti statali. Visti i precedenti, e la tragedia di queste ore, speriamo che almeno il cemento sia di quello buono.

    Leonardo Fiorentini
    Consigliere ecologista, Circoscrizione 1

  • Fra rinnovabili e Nucleare: quello che Balboni dimentica di dire.

    Il Senatore Balboni si è recentemente fatto forte di alcune dichiarazioni del Ministro all’Agricoltura Galan per sostenere che così il governo “ha chiarito in modo inequivocabile che gli incentivi a favore del Fotovoltaico non sono in discussione” e che non poteva essere altrimenti “perché non si possono fare leggi retroattive che violerebbero il patto tra Stato e cittadini”.

    Ora, che non si debbano fare leggi retroattive – se non a favore dei rei – sappiamo essere cosa ben conosciuta dal Governo Berlusconi, ma forse uscendo dal campo penale qualcosa nel rapporto tra Stato e cittadini tende a scricchiolare. Che le norme del decreto legislativo fossero retroattive – pensate un po’ – lo ha capito anche il Ministro Romani che (cfr agenzie del 10 marzo) “ha assicurato, entro 15 giorni, l’emanazione di un nuovo decreto attuativo per il periodo transitorio, correttivo della retroattivita’ del decreto legislativo sul fotovoltaico”. E non è la prima volta che il Governo del Nucleare tenta di affossare retroattivamente le alternative all’atomo, siano esse fonti energetiche rinnovabili che interventi di efficienza energetica, come nel 2008 quando Tremonti tentò l’abolizione tout court del 55%.

    Non si comprende perchè le famiglie e le imprese che in questi mesi hanno deciso di investire per risparmiare o creare ricchezza, comunque per diminuire l’impatto dell’uomo su questo pianeta, debbano essere lasciate in balia delle miopi e probabilmente interessate decisioni del nostro Governo. Perchè, con buona pace di Ministri e Senatori per installare un impianto, anche piccolo, ci vogliono sicuramente mesi, a volte anche un anno, sempre che poi non si chieda anche un finanziamento in banca.

    Le tariffe incentivanti erano già state diminuite l’anno scorso, il tetto non ha senso di esistere, l’alibi del costo in bolletta non regge andando a vedere quanto sono nelle stesse bollette i costi relativi incentivi alle fonti cosiddette assimilate come i termovalorizzatori (il famigerato CIP6) o alla dismissione delle vecchie centrali nucleari, ben più alti. E tanto per chiarire definitivamente la questione, anche in termini economici, negli Stati Uniti già oggi il costo per kwh prodotto con energia solare è inferiore a quello prodotto con il nucleare (cfr. Solar and Nuclear Costs – The Historic Crossover di John O. Blackburn Sam Cunningham – NC WARN – luglio 2010).

    L’ulteriore incertezza posta dal decreto governativo quindi non solo mette a repentaglio gli obiettivi di diminuzione delle emissioni in atmosfera – facendoci rischiare non solo i polmoni ma anche le multe – ma soprattutto mette in difficoltà gli oltre 100.000 occupati di un settore in grande sviluppo ma ancora troppo fragile per essere sacrificato sull’altare dell’ideologia pro-atomo.

    Perchè, è ormai chiaro in queste drammatiche ore, l’assurdo obiettivo di questo governo è garantire al nostro paese l’uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili grazie a centrali nucleari che fra 20 anni forse produrranno energia da combustibili fossili, non risultando al momento alla comunità scientifica che l’uranio cresca sugli alberi. Un non senso che ci costerà ben 30 miliardi di euro. Investendo la stessa cifra nelle energie rinnovabili, ad esempio nel sole, avremmo in pochi anni più o meno la potenza delle centrali berlusconiane, con la sola differenza che un pannello fotovoltaico, in caso di terremoto, al massimo cade a terra (e solo perchè cade il tetto su cui è montato), magari continuando pure a funzionare, e non produce quelle scorie radioattive che poi non sappiamo dove mettere.

    E con la differenza, probabilmente decisiva, che le aziende interessate dallo sviluppo delle rinnovabili sono piccole e medie imprese, spesso artigiani, e non colossi del cemento e dell’acciaio in cerca di grandi appalti statali. Visti i precedenti, e la tragedia di queste ore, speriamo che almeno il cemento sia di quello buono.

    Leonardo Fiorentini
    Consigliere ecologista, Circoscrizione 1

  • Prestigiacomo, cortesemente, potresti evacuare anche tu?

    “Seguiamo con sgomento quanto sta accadendo in Giappone e non deve esserci nessuna sottovalutazione dell’evento, ma non deve esserci sciacallaggio politico a fini domestici”

    30 miliardi di euro di investimenti per ottenere il 4% di energia nucleare in 20 anni. Quasi 10 volte quanto Romani sostiene pesino gli incentivi alle rinnovabili sulle bollette degli italiani (CIP 6, contributi per le grandi industrie e disallestimento del nucleare invece non ci costano, vero?)
    Investendo la stessa cifra nelle energie rinnovabili, ad esempio nel sole, avremmo in pochi anni più o meno la potenza delle centrali berlusconiane, con la sola differenza che un pannello fotovoltaico, in caso di terremoto, al massimo cade a terra (e solo perchè cade il tetto su cui è montato), non produce scorie radioattive che non sappiamo dove mettere.

    E con la differenza, probabilmente decisiva, che magari le aziende interessate dalle rinnovabili sono piccole e medie imprese ed artigiani e non colossi in cerca di grandi appalti per succhiar soldi allo stato e magari girarli al politico di turno.

    Insomma, Prestigiacono, cortesemente, potresti evacuare anche tu?

  • Lega Sprecona/2

    Il Ministro Maroni, da sempre attento a tagliare gli sprechi del suo Ministero a partire dalle scorte a quelli che gli stanno antipatici, oggi ha annunciato che sprecheremo un po’ di soldi non aggregando i quesiti referendari al turno amministrativo che si terrà il 15 e 16 maggio.

    Privatizzazione dell’Acqua e Nucleare evidentemente sono temi troppo importanti per questo scellerato governo, tanti da sprecare qualche milione di euro.

    Vi segnalo la petizione del Comitato per i 2 sì ai referendum sull’acqua, e quella di Greenpeace che oggi sono davanti a Montecitorio per rivendicare il diritto ad un voto sensato.

  • A grande richiesta!

    Lo si era già pubblicato, ma evidentemente troppo presto.

    Ecco di nuovo lo spot di greenpeace contro la scelta nucleare italiota

  • Noi vi diamo sempre il meglio!

    Nei giorni in cui pullulano sulle tv e sui siti web gli spot del Forum Nucleare Italiano – che non è un forum ma semplicemente un’operazione lobbystica del fulminato sulla via di Chernobyl Chicco Testa – mi pare divertente segnalarvi questa offerta natalizia sui sacchi di pellet*, ormai scaduta, di un grande negozio di hobbystica del bolognese che credo esemplifichi bene in che grottesco, surreale mondo noi viviamo:

    BUONE FESTE (non radioattive!)

    * combustibile per stufe ricavato dagli scarti di falegnameria

  • Benvenuto uranio!

  • Mobilitazione antinucleare

    L’ 8 novembre 1987, ad un anno e mezzo dall’ incidente di Cernobyl, il più grave incidente del nucleare civile, gli italiani espressero a grande maggioranza il rifiuto della presenza di centrali nucleari in Italia. A 23 anni di distanza, nonostante un’opinione pubblica che non ha cambiato idea, e il nucleare che è ormai diventato economicamente svantaggioso rispetto alle energie rinnovabili, fotovoltaico in testa, il nostro governo ha pensato bene di avviare le procedure per la realizzazione di 4 nuove, e nate già vecchie, centrali nucleari.

    Per dire no a Ferrara una mobilitazione in piazza Savonarola il 7 novembre. Partecipate!

  • Succede di essere approssimativi quando ci si occupa di troppe cose

    Riprendo il titolo del post di Marcello di ieri, che citando la Gabanelli, commentava il caso di Veronesi all’Agenzia per il Nucleare.

    Oggi però la notizia è altra.

    L’energia prodotta con il sole costa già meno di quella prodotta dall’atomo.

    E tenderà a costare sempre meno, mentre il nucleare è destinato ad essere sempre più costoso.

    Cosa dite, puo’ bastare?

  • Il Governo dei balzelli e dei sabotaggi

    Comunicato stampa
    Il Governo dei balzelli e dei sabotaggi
    I Verdi si schierano contro i balzelli per cittadini e imprese e per la conferma del 55%

    Oggi entrano in vigore alcune delle norme contenute nel decreto Tremonti recante le misure della manovra economica del Governo Berlusconi. Oltre al balzello del rincaro, ingiustificato e arbitrario del pedaggio al casello autostradale di Ferrara Sud – che peraltro rischia di convogliare ulteriore traffico di attraversamento nel Centro della città – di cui si è già molto parlato, da oggi un ulteriore balzello è dovuto dalle imprese allo Stato italiano.
    Ma non da tutte. Infatti è prevista l’introduzione di una ritenuta d’acconto del 10% – prelevata direttamente da banche e poste – a carico delle ditte beneficiarie di bonifici a saldo di interventi sul patrimonio edilizio i cui importi risultano detraibili dall’Irpef con l’aliquota del 36% o del 55%. Si tratta, evidentemente, oltre che di un provvedimento molto gravoso per le imprese, come recentemente fatto rilevare dalle associazioni diel settore, dell’ennesimo sabotaggio nei confronti di quegli interventi, in particolare quelli del 55%, volti alla riqualificazione anche energetica del nostro patrimonio edilizio, da sempre vista come un sassolino nella scarpa dal Governo del Nucleare.
    Inoltre si stratta di un provvedimento fiscalmente stupido, che rischia di sottrarre all’economia legale tutta una serie di transazioni che, visti gli obblighi di bonifico e di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, risultano oggi più trasparenti che mai.

    Un Governo che quindi come al solito predica bene e razzola male, impone balzelli ai cittadini e favorisce la reimmersione rapida delle imprese nell’economia fantasma.

    Anche per questo i Verdi nella Circoscrizione 1 hanno presentato nelle settimane scorse un’interpellanza al Sindaco per chiedere un impegno diretto nell’Anci, ripartendo dal documento “I Sindaci contro le polveri sottili” per la conferma delle detrazioni del 55%, a favore dei cittadini ma anche per sostenere un settore che è cresciuto in questi anni soprattutto grazie alla forte innovazione nel campo dell’efficienza energetica.

    L’Ufficio stampa

  • Bocciato!

    Visto che siamo in periodo di esami e siccome quasi nessuno ne parla, e anzi la ministra per l’Ambiente se ne va in giro a propagandare il Nucleare sicuro, mi permetto di riportare dal sito della Corte Costituzionale il testo completo della sentenza 215 del 2010 che boccia l’articolo 4 della legge numero 102 del 3 agosto 2009.

    Attenzione, si tratta solo del primo passo verso la salvaguardia della volontà degli italiani che per referendum hanno rifiutato il nucleare, e dobbiamo sperare che la Corte confermi in queste ore l’orientamento espresso in questa prima sentenza. Però intanto un passo lo si è fatto..

    SENTENZA N. 215
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;

    udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

    uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto in fatto

    1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009).

    1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell’energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».

    Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità, il comma 2 prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

    Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009).

    Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4).

    1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma, l’individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato che la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e […] risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).

    Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non è pertinente (perché gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e pertanto la legge non é idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del capitale privato é per definizione non garantita), né proporzionata, non essendovi ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

    Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l’obiettivo dell’accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell’esercizio della sua potestà legislativa di principio. Né lo strumento dei commissari è previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni.

    La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarietà ha già operato nella materia dell’energia, considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in base ad esigenze di esercizio unitario.

    Secondo la Regione Umbria, pertanto, l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

    1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quello di fissare, per l’espletamento delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i predetti parametri costituzionali.

    Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non è costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di “espropriare” le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, né che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono stabilite garanzie procedimentali per le Regioni).

    Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e pregiudica la possibilità di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all’ordinato sviluppo del territorio, all’ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica.

    1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevede l’intesa della Regione interessata per l’atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia (comma 1), per l’atto di nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella specie, lo Stato attragga a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale.

    Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l’intesa solamente per l’individuazione degli interventi di produzione dell’energia, non anche per quelli di trasmissione e di distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non è giustificata, né la lacuna potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma.

    Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso, secondo la difesa regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio dell’intesa, che invece è richiesto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell’energia; ne conseguirebbe l’illegittimità del comma 2 per non aver previsto l’intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e di distribuzione dell’energia.

    Anche l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo, perché non stabilisce che i provvedimenti relativi all’autorizzazione e alla realizzazione degli interventi vengano assunti d’intesa con la Regione interessata.

    La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessità dell’intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite da organi centrali in virtù del principio di sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005).

    Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78 del 2009 che prevedeva l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per l’individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia.

    2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

    Il resistente afferma che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (già realizzati o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali già si sono espresse e per i quali si presentino difficoltà per la piena utilizzazione del prodotto nella rete nazionale, ovvero con riferimento all’individuazione di nuovi insediamenti necessari per risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese.

    Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell’intera collettività nazionale.

    La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarietà prevista dalla norma impugnata è ragionevole e proporzionata.

    Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza giustificano l’individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai irragionevole che la fase esecutiva, che è quella che determina l’effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che giustificano l’intervento statale, non fosse anch’essa attratta in capo allo Stato.

    Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell’intervento da realizzare, decisiva essendo invece la finalità pubblicistica che si intende celermente perseguire.

    Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso di specie, esso è stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialità e, cioè, per gli interventi di nuove produzioni, con l’intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la partecipazione egli enti locali.

    La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell’energia, dall’altro, è il frutto di una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente una preventiva positiva valutazione della Regione sull’attività di produzione e mirano a superare difficoltà e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene già esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere.

    Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale più marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione.

    3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso.

    3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia», nella quale essa ha potestà legislativa ed amministrativa in virtù del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che attribuiscono potestà primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell’«urbanistica», della «tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilità (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l’art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

    Inoltre, l’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle province autonome» a tutto ciò che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

    In particolare, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

    Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l’art. 01, comma 4, prevede il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia.

    Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioè anche a quelli che l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

    3.3. – Ad avviso della ricorrente l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della Provincia di Trento.

    Infatti, pur restando ferma la necessità del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtù dell’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia), la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della Provincia.

    Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4).

    4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

    La difesa del Governo afferma che le disposizioni impugnate prevedono, in materia di produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate attraverso lo strumento dell’intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d’insieme che solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire.

    Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione è garantito dalla necessità (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l’ufficio del commissario, che è un organo dello Stato.

    5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009).

    La ricorrente espone che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione originaria era conforme a Costituzione, poiché prevedeva la necessità dell’intesa con la Regione interessata, per l’individuazione, non solo degli interventi in tema di produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia.

    Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessità dell’intesa è stata eliminata in sede di conversione in legge e tale testo della norma è stato riprodotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 103 del 2009.

    Ciò determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e distribuzione dell’energia, poiché lo Stato ha assunto la titolarità di funzioni amministrative che in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessità di una intesa forte, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005).

    6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

    Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessità dell’intesa per gli interventi in materia di trasporto e distribuzione dell’energia perché questi sono caratterizzati da un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull’intero territorio nazionale e pertanto legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione dell’energia.

    7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4).

    8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2).

    9. – In tutti i giudizi è intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti.

    10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie.

    10.1. – La Regione Umbria premette che l’art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del quale ai commissari straordinari di cui all’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel presente giudizio.

    Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’intervento della TERNA s.p.a.

    Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall’Avvocatura generale dello Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in sussidiarietà per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiché questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato.

    La Regione ribadisce, quindi, che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale collaborazione e che esso è illegittimo anche perché attribuisce ai commissari poteri troppo ampi.

    Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui realizzazione sarebbe già stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li giustificherebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall’Italia.

    10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria.

    10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente ampi, né essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata già concertata con le Regioni.

    Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di trasmissione e distribuzione dell’energia. Né l’asserito più marcato interesse strategico statale nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell’energia giustificherebbe l’attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

    La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l’unione europea, di ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessità di adeguamento alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese è inconferente e insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari).

    Considerato in diritto

    1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione.

    La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi ricorsi, anche questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78 del 2009, per le quali si è proceduto a separati giudizi.

    1.1. – L’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri può individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell’intesa con la Regione solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione.

    Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

    Il Commissario straordinario può fissare, per l’attività occorrente per l’autorizzazione e l’esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui abbreviati), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l’attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

    Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

    1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata.

    Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia è stata attuata dall’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perché gli interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la disponibilità del capitale privato essendo per definizione non garantita), né proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

    Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi.

    Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l’esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l’intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell’energia.

    Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118 Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

    2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

    3. – Nei giudizi di costituzionalità è intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale.

    Tale intervento è inammissibile, perché, come costantemente affermato da questa Corte, i giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

    4. – La questione è fondata.

    In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

    Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

    Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum.

    Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

    I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimità dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

    4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

    F.to:

    Francesco AMIRANTE, Presidente

    Luigi MAZZELLA, Redattore

    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

  • Finchè la giostra gira

    Ognuno ricorda gli anniversari a modo suo.

    24 anni fa, il 26 aprile 1986, a Chernobyl successe qualcosa.

    Proprio oggi – visto che evidentemente tutti noi non ci ricordiamo bene cosa successe quel giorno – Silvio ha incontrato Putin, ha distolto la platea di “giornalisti” dalla domandona sul lettone di Putin tirando fuori dal colbacco addirittura la fusione nucleare, ed ha infine annunciato l’avvio dei lavori per una nuova (si fa per dire) centrale nucleare addirittura entro 3 anni.

    Ma forse in fondo ha ragione lui, finchè la giostra gira il giostraio a diritto a venderci il biglietto…

    Ma cosa succede quando finisce di girare la giostra?

  • Cartoline spolverate

  • 64 anni fa

  • Sul Nucleare

    centralenucleareSulla vicenda nucleare, oscurata nei commenti dall’appropriazione berlusconiana della bruni, mi pare che marcello scriva più o meno tutto ciò che si puo dire.

    Sicome non sto benissimo e adoro riciclare, ecco qui:

    Tra i peana, gli appelli e le petizioni, è bene fare prima un po’ di chiarezza. Marco Pagani ci riesce con grande semplicità ed efficacia. Dopo si può iniziare a discutere dell’utilità, dei rischi e dei costi (e di chi li paga).

    Nucleare in Italia: errori di aritmetica, pelli d’orso e costi segreti

    Ho visto grandi entusiasmi su gran parte della stampa italiana per l’accordo italo francese per la costruzione di 4 centrali nucleari sul suolo italiano. Presi dall’entusiasmo, i media hanno commesso clamorosi errori e taciuto diverse scomode verità.

    (1) Quale accordo?

    Come spiega benissimo Ugo Bardi in questo post, non esiste al momento alcun contratto tra ENEL e EDF, ma solo un memorandum of understanding. Tutto quello che appare sui media è essenzialmente fumo.

    (2) 25% del fabbisogno nazionale? sarebbe meglio scrivere 14%!

    Secondo Repubblica, le 4 nuove centrali potrebbero garantire il 25% del fabbisogno di energia elettrica. Chi ha fatto i conti per l’articolista Marco Patucchi? Ora, anche uno scolaretto sa che

    • in un anno ci sono 8760 ore,
    • una centrale nucleare è attiva più o meno per l’80% del tempo (valore medio sul funzionamento di una decina di centrali francesi)
    • 6,4 GW * 8760 h * 80% = 44850 GWh = 44,85 TWh
    • Secondo Terna, i consumi elettrici italiani sono pari a 320 TWh all’anno
    • 44,85 TWh/320 TWh = 14%

    Questa percentuale corrisponde all’ipotesi che i consumi elettrici restino costanti. Forse all’ENEL pensano invece che nel 2020 avremo operato una notevole decrescita…

    (3) Si vende la pelle dell’orso prima di averlo catturato

    Molti scrivono che i reattori EPR di terza generazione sono più potenti e più efficienti di quelli del passato. Peccato che ci si dimentichi di dire che al momento nessuno di questi reattori è ancora in funzione.

    Si dicevano meraviglie anche del Superphénix, prima della sua costruzione; poi ha funzionato solo per 13 anni, con un costo di ben 9 miliardi di €. The Independent segnala il fatto che, in caso di incidente, il rilascio di radiazioni potrebbe essere maggiore che per le centrali di vecchia generazione.

    L’unico reattore EPR in costruzione si trova a Okiluoto in Finlandia. I tempi di realizzazione sono come segue

    • autorizzazione: 2000
    • inizio lavori: 2005, con prevista conclusione nel 2009
    • dopo vari stop, problemi e ritardi, ora sembra che debba essere completa nel 2012

    Qui parlo dei vari problemi di sicurezza in cui è incorso il reattore.

    I precisissimi e efficientissimi finlandesi impiegheranno probabilmente 12 anni dall’autorizzazione alla messa in rete. E qualcuno pensa seriamente che i caciottari, lottizzati, pasticcioni e litigiosi italiani riescano a farcela in 11 anni, senza aver nemmeno raggiunto un accordo sui siti delle centrali?

    (4) Qualcuno si preoccupa dei costi?

    Nessuno dei principali giornali italiani ha pubblicato una sola riga su quanto dovrebbero costare agli italiani le 4 centrali (non la Repubblica , nè il Corriere , nè La Stampa).

    Evidentemente, quando si tratta di fare propaganda, meglio tacere certi numeri.

    Conosciamo però la storia del reattore finlandese. Inizialmente doveva costare 3,7 miliardi di €, ma i vari guai e iritardi hanno fatto lievitare i costi a ben 5,2 miliardi di € .

    Quattro centrali in Italia ci costerebbero oltre 20 miliardi di €, sempre che si riesca a essere parsimoniosi e onesti come i finlandesi…In pratica qualcosa come quattro ponti sullo stretto di Messina.

    Ma chi vogliono babbiare, questi?

  • Sito denuclearizzato

  • Caro Walter, almeno diglielo!

    immagine-20Diamine Walter, non ne combini una giusta..

    Giusto l’altro giorno parlavi di “rivoluzione verde” ed oggi i tuoi hanno votato al Parlamento Europeo gli emendamenti a favore del nucleare.

    Insomma, Walter, potresti almeno avvisarli i tuoi prima di lanciare una Rivoluzione….

    PS: ma vuoi vedere che come per la “legge&ordine all’amatriciana” gli italiani hanno preferito l’originale, anche per il new deal verde si accorgano del trucco? Ah dimenticavo che qualcuno ha già messo le mani avanti oggi alla Camera